CEPAS

MODALITÀ E CRITERI PER IL

RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE NEL

SETTORE SICUREZZA (RSPP)


SIGLA: PG31
Rev.: 0


INDICE
 

1.0      SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

2.0      RIFERIMENTI 

3.0      CRITERI PER IL RINNOVO

3.1.       rspp

3.2.       Sospensione e Annullamento 

4.0      PROCESSO DI VALUTAZIONE  

5.0      RILASCIO DEL CERTIFICATO 

****** 

1.0       SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive le modalità operative adottate da CEPAS per l’attività di rinnovo della certificazione degli RSPP (*) (Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione) al termine dei tre anni di validità.

La procedura, inoltre, evidenzia le responsabilità delle diverse funzioni CEPAS coinvolte.

(*) già Consulenti / RSPP fino al maggio 2006 

2.0       RIFERIMENTI

§      Riferimenti CEPAS per il rinnovo della certificazione degli RSPP

- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004

- Guida EA 8/01 “IAF/EA Guidance on the application of ISO/IEC 17024:2003”

- Regolamento Generale CEPAS (RG01), art. 2.6

- Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità CEPAS (MQ01), cap. 6

- Codice Deontologico (CD01)

- Prescrizioni per l’uso del marchio (MC01)

§      Riferimenti normativi per la valutazione dell’esperienza specifica nella Sicurezza:

-  D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni

- D.Lgs. 195/2003 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39

- Accordo tra Governo, Regioni e le Province autonome n° 2407 del 26/01/06

- D.Lgs. 334/99       Attuazione della direttiva 96/82/C relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose 

3.0       CRITERI PER IL RINNOVO

Prima della data di scadenza dei tre anni di validità della certificazione, CEPAS informa ogni persona certificata, regolarmente iscritta nel relativo Registro, della possibilità di chiedere il rinnovo della propria certificazione.

I requisiti e le modalità di rinnovo sono di seguito descritte.

 

3.1  RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)

Ai fini della richiesta di rinnovo della certificazione CEPAS, le persone interessate devono produrre le evidenze oggettive (documentazione) relativamente a:

Þ  curriculum vitae aggiornato alla data di presentazione della documentazione, datato e firmato per esteso;

Þ  esperienza lavorativa: evidenze oggettive relative all’attività professionale in corso di svolgimento;

Þ  esperienza lavorativa specifica maturata come RSPP: almeno 2 valutazioni del rischio e relativa redazione del documento di valutazione dei rischi progettate e implementate presso società diverse e corredate di dichiarazione di soddisfazione dei clienti oppure aver continuato a ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della propria azienda

Þ  aggiornamento professionale: in base all’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome del 26 gennaio 2006 pubblicato con decreto sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006 ed attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del D. Lgs. 23 giugno 2003, n. 195, è necessario produrre l’attestazione dello svolgimento dei corsi, ovvero documentazione attestante il diritto agli esoneri previsti dalla stessa normativa nel rispetto delle regole ivi contenute, entro il 15 febbraio 2007 (vedi par. 3.3 “Sospensione e annullamento”); gli RSPP certificati dovranno anche far pervenire al CEPAS, con le cadenze previste dal medesimo regolamento, le attestazione dell’aggiornamento effettuato in conformità alle regole vigenti, nel rispetto dei percorsi formativi previsti dal D. Lgs. 195 e dall'Accordo del 14.02.2006, differenziati a seconda del macrosettore della/e azienda/e di appartenenza (vedi par. 3.3 “Sospensione e annullamento”);

Þ  aggiornamento documenti in copia controllata (MD63rin);

Þ  registro dei reclami (MD63rin - dichiarazione assenza reclami);

Þ  consenso al trattamento dei dati personali (MD63rin);

Þ  fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

Þ  versamento della quota prevista per il mantenimento annuale, come da tariffario vigente.

Tutte le evidenze devono essere relative all’attività professionale svolta nei 3 anni precedenti la scadenza del certificato. I requisiti sopra indicati devono essere soddisfatti nel loro insieme: non possono essere ritenuti validi, ai fini del rinnovo, aspetti parziali dei singoli requisiti.

3.3 Sospensione e annullamento

Nel caso la documentazione inviata non sia idonea ai fini del rinnovo e/o non venga presentata entro la data comunicata con il preavviso di scadenza, CEPAS procederà, comunicandolo alla Persona certificata, alla sospensione del certificato e all’aggiornamento del relativo registro senza il nominativo della Persona stessa.

Nel caso tale documentazione non venga presentata entro il mese successivo alla scadenza della certificazione, il Direttore provvede all’annullamento della certificazione e quindi a sottoporla alla ratifica del successivo Comitato di Certificazione CEPAS e a richiedere la restituzione del certificato e del timbro.

Il mancato rispetto, anche parziale, di quanto previsto alla voce “Aggiornamento professionale” (rif. par. 3.1) comporterà l’immediata sospensione del certificato e il successivo ritiro del certificato stesso ove non si provveda nemmeno dopo ulteriori tre mesi rispetto alle scadenze fissate dalla normativa.

Al RSPP che, nell’arco dei tre anni di validità della certificazione, non ha svolto le attività richieste per il rinnovo e/o non ha fornito a CEPAS l’evidenza documentale relativa, non viene rinnovata la certificazione.

L’annullamento della certificazione comporta, nel caso in cui il Candidato voglia successivamente certificarsi, il ripetersi dell’intero iter di certificazione, come da procedure CEPAS vigenti e comunque previa delibera del CdC CEPAS.

Il RSPP qualora non intenda rinnovare la propria certificazione, è tenuto a darne comunicazione, scritta, a CEPAS nel periodo dei tre mesi precedenti la data di scadenza della stessa.

La persona cui venga sospesa o annullata la certificazione non può far uso del certificato e del timbro CEPAS.

 

4.0       PROCESSO DI VALUTAZIONE

La documentazione utile ad evidenziare il possesso dei requisiti per il rinnovo può essere data da: dichiarazioni del datore di lavoro, incarichi professionali, dichiarazioni dei Clienti, documento di valutazione dei rischi e ogni altro documento similare.

A tal fine CEPAS invia alle persone certificazione la seguente modulistica, realizzata in accordo con quanto definito dalla Linea Guida EA-8/01, contenente tutte le informazioni necessarie a CEPAS per verificare il possesso dei requisiti richiesti per il rinnovo della certificazione:

§         MD71dich: Modulo fac simile lettera di referenze (per documentare esperienza lavorativa e/o valutazioni del rischio e relativa redazione del documento di valutazione dei rischi progettati)

CEPAS valuta la completezza e l’idoneità della documentazione prodotta dalla Persona certificata. Il Direttore ed il Responsabile Qualità effettuano ulteriore analisi documentale e, nei casi dubbi, possono riservarsi di accertare il possesso dei requisiti attraverso opportune tecniche, p.es. intervista, richiesta di documentazione aggiuntiva ed eventuali informazioni da richiedere ai Responsabili delle Aziende presso cui, o per conto delle quali, la Persona certificata ha dichiarato di aver svolto la sua attività.

Il Direttore, verificata l’idoneità della documentazione, provvede al rinnovo della certificazione.

Successivamente, il Direttore presenta le richieste di rinnovo al Comitato di Certificazione / Schema CEPAS per la ratifica.

 

5.0       RILASCIO DEL CERTIFICATO

Ad esito positivo dell’intero iter di rinnovo della certificazione, il Direttore CEPAS rilascia il nuovo certificato al RSPP e provvede ad aggiornare i relativi Registri, per quanto attiene alle date di scadenza e dati personali.

Il rinnovo del certificato sarà sottoposto alla ratifica del successivo Comitato di Certificazione / Schema CEPAS.

Il certificato ha validità per i tre anni successivi al rinnovo ed è sottoposto a sorveglianza annuale da parte di CEPAS.

Le modalità operative, descritte nel presente documento, saranno analogamente applicate per tutti i rinnovi seguenti, salvo aggiornamenti normativi applicabili.


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