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1. SCOPO
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
3. RIFERIMENTI
4. CARATTERISTICHE DEI CORSI QUALIFICATI CEPAS
4.1. Modalità di Richiesta di Qualificazione
4.2 Processo di Qualificazione
4.2.1 Attività di qualificazione dei corsi
4.2.2 Notifica della qualificazione, stipula del Protocollo d’Accordo e Iscrizione nel Registro dei corsi
4.3 Processo di Sorveglianza
4.4 Mantenimento della Qualifica
4.5 Rinnovo della Qualifica
5. CARATTERISTICHE DEI CORSI E DEI MASTER RICONOSCIUTI CEPAS
5.1. Modalità di Richiesta di Riconoscimento
5.2 Processo di Riconoscimento
5.2.1 Attività di riconoscimento dei corsi
5.2.2 Notifica del riconoscimento, stipula del Protocollo d’Accordo e Iscrizione nell’Elenco dei corsi e dei master
5.3 Processo di Sorveglianza
5.4 Mantenimento del Riconoscimento
5.5 Rinnovo del Riconoscimento
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1. SCOPO
- Manuale Qualità CEPAS, sez. 5 (MQ01)
- Schema di qualifica CEPAS: Regolamento Generale CEPAS (RG01), Codice Deontologico (CDxx), Prescrizioni per l’Uso del Marchio (MC01), Modulo richiesta qualifica corso (MD11), Schede Requisiti CEPAS applicabili nel settore (SHxx), Tariffario e la presente procedura PG01
4. CARATTERISTICHE DEI CORSI QUALIFICATI CEPAS
Detti requisiti dei corsi, in conformità alle norme e guide in riferimento, riguardano, a titolo esemplificativo:
- requisiti organizzativi dell’Ente erogante il corso (esperienza maturata nella formazione, organizzazione, risorse umane, infrastruttura, comunicazione),
- requisiti minimi per il corso (durata, obiettivi, requisiti di accesso dei partecipanti),
- numero massimo dei partecipanti
- condizioni per il mantenimento della qualifica (durata, sorveglianza, prescrizioni),
- struttura del pacchetto formativo (argomenti, esercitazione, documentazione, valutazione).
1. Questionario tecnico di ingresso (ove richiesto)
2. Guida per il docente che deve contenere
- descrizione dettagliata dei contenuti
- descrizione delle esercitazioni da effettuare e utilizzo dei relativi strumenti
- descrizione delle metodologie didattiche da applicare in ciascuna attività
- tempi da dedicare a ciascuna attività
- criteri per la raccolta ed archiviazione delle registrazioni
3. Materiale per il partecipante che deve contenere:
- materiale didattico completo utilizzato in aula
- una sintesi, in forma descrittiva oppure schematica, di tutti gli argomenti trattati
- curriculum dei singoli docenti
- una bibliografia selettiva
- modulo per la valutazione del corso e dei docenti
- regolamento del corso comprendente i reclami
- criteri di valutazione delle prove d’esame
4. Guida per la conduzione degli esami finali (ove previsti) che deve contenere:
- descrizione per titoli delle prove (scritte e orali) con tempi relativi
- almeno un esempio (non svolto) di ciascuna delle prove scritte
- almeno 10 esempi di domande per esami orali
4.1 Modalità di Richiesta di Qualificazione
4.2.1 Attività di Qualificazione dei corsi
4.2.2 Notifica della qualificazione, stipula del Protocollo d’Accordo e Iscrizione nel Registro dei corsi qualificati
4.3 Processo di Sorveglianza
4.4 Mantenimento della Qualifica
In particolare tutte le seguenti prescrizioni dovranno essere rispettate dall’Ente erogante il corso qualificato:
· rispettare i requisiti di cui alla Scheda di riferimento (SHxx);
· non cedere, modificare e/o trasferire ad alcun titolo il riconoscimento del corso, senza la preventiva autorizzazione di CEPAS, che se ne riserva l’accettazione previa opportuna verifica e valutazione insindacabili;
· comunicare, entro il 15 gennaio di ogni anno, il programma annuale delle edizioni del corso e confermare, 5 giorni prima dell’inizio, ciascuna edizione del corso ed i nominativi dei docenti;
· consentire ai Commissari incaricati da CEPAS la valutazione periodica (visita di sorveglianza annualmente prevista) sia sul campo sia presso la sede dove vengono conservate le registrazioni inerenti la gestione del corso qualificato (es. registrazioni dei reclami o dei requisiti dei partecipanti, monitoraggio dei docenti, risoluzione di non conformità riscontrate);
· consentire ai Commissari o al Personale CEPAS debitamente autorizzato la valutazione documentale relativa a tutte le edizioni del corso successive all’ottenimento della qualifica;
· notificare al CEPAS ogni variazione nei contenuti del programma didattico del corso e/o dei docenti rispetto a quelli oggetto della qualifica;
· inviare a CEPAS, via e-mail o via posta (in tal caso su supporto magnetico), entro 15 giorni dal termine del corso, l’elenco dei candidati che hanno superato le singole edizioni, completo di indirizzi, recapiti telefonici/fax, e-mail (previo consenso dato dai candidati);
· mantenere un registro dei reclami e dei moduli di valutazione del corso e dei docenti (compilati dai partecipanti al corso stesso) e renderli disponibili, su richiesta, a CEPAS;
· versare, alle scadenze previste, le quote annuali relative al mantenimento della qualificazione del corso alle attività di sorveglianza annuale e/o verifica supplementare, indicate nel tariffario CEPAS in vigore;
· non utilizzare la qualifica del corso come sinonimo di certificazione professionale dei partecipanti;
· non effettuare attività concorrenziale nei confronti di CEPAS;
· utilizzare il fac-simile allegato al Protocollo d’accordo per l’emissione degli attestati di superamento corso ai partecipanti.
4.5 Rinnovo della Qualifica
· sospensione o annullamento da parte del CEPAS per mancato rispetto di una o più delle prescrizioni indicate al precedente punto 4.4;
· rinuncia da parte dell’Ente organizzatore del corso, da comunicare a mezzo raccomandata almeno sei mesi prima della data di scadenza annuale. La mancata comunicazione della rinuncia nel termine sopra citato comporterà l’obbligo del versamento della quota di mantenimento per l’annualità successiva;
· recesso da parte di CEPAS, comunicato con raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza annuale della qualifica.
5. CARATTERISTICHE DEI CORSI E DEI MASTER RICONOSCIUTI CEPAS
Per i suddetti requisiti dei corsi si rinvia a quanto già specificato nel precedente punto 4 della presente procedura e alla relativa scheda requisiti.
5.1 Modalità di Richiesta di Riconoscimento
5.2 Processo di Riconoscimento
5.2.1 Attività di Riconoscimento dei corsi e dei master
5.2.2 Notifica del riconoscimento, stipula del Protocollo d’Accordo e Iscrizione nell’Elenco dei corsi e master riconosciuti
5.3 Processo di Sorveglianza
5.4 Mantenimento del Riconoscimento
In particolare tutte le seguenti prescrizioni dovranno essere rispettate dall’Ente erogante il corso qualificato:
· rispettare i requisiti di cui alla Scheda di riferimento (SHxx);
· non cedere, modificare e/o trasferire ad alcun titolo il riconoscimento del corso, senza la preventiva autorizzazione di CEPAS, che se ne riserva l’accettazione previa opportuna verifica e valutazione insindacabili;
· comunicare, entro il 15 gennaio di ogni anno, il programma annuale delle edizioni del corso e confermare, 5 giorni prima dell’inizio, ciascuna edizione del corso ed i nominativi dei docenti;
· consentire ai Commissari incaricati da CEPAS la valutazione periodica sia sul campo sia presso la sede dove vengono conservate le registrazioni inerenti la gestione del corso qualificato (es. registrazioni dei reclami o dei requisiti dei partecipanti, monitoraggio dei docenti, risoluzione di non conformità riscontrate);
· consentire ai Commissari o al Personale CEPAS debitamente autorizzato la valutazione documentale relativa a tutte le edizioni del corso successive all’ottenimento del riconoscimento;
· notificare al CEPAS ogni variazione nei contenuti del programma didattico del corso e/o dei docenti rispetto a quelli oggetto del riconoscimento;
· inviare a CEPAS, via e-mail o via posta (in tal caso su supporto magnetico), entro 15 giorni dal termine del corso, l’elenco dei candidati che hanno superato le singole edizioni, completo di indirizzi, recapiti telefonici/fax, e-mail (previo consenso dato dai candidati);
· mantenere un registro dei reclami e dei moduli di valutazione del corso e dei docenti (compilati dai partecipanti al corso stesso) e renderli disponibili, su richiesta, a CEPAS;
· versare, alle scadenze previste, le quote annuali relative al mantenimento del riconoscimento del corso alle attività di sorveglianza annuale e/o verifica supplementare, indicate nel tariffario CEPAS in vigore;
· non utilizzare il riconoscimento del corso come sinonimo di certificazione professionale dei partecipanti;
· non effettuare attività concorrenziale nei confronti di CEPAS;
· utilizzare il fac-simile allegato al Protocollo d’accordo per l’emissione degli attestati di superamento corso ai partecipanti.
5.5 Rinnovo del Riconoscimento
· sospensione o annullamento da parte del CEPAS per mancato rispetto di una o più delle prescrizioni indicate al precedente punto 5.4;
· rinunzia da parte dell’Ente organizzatore del corso, da comunicare a mezzo raccomandata almeno sei mesi prima della data di scadenza annuale. La mancata comunicazione della rinuncia nel termine sopra citato comporterà l’obbligo del versamento della quota di mantenimento per l’annualità successiva;
· recesso da parte di CEPAS, comunicato con raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza annuale della qualifica.
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